Quando lo Stato si fa carico di tutte le spese relative al compenso dell’avvocato

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “Gratuito Patrocinio”, garantisce il diritto alla difesa permettendo anche ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. 

Con il Gratuito Patrocinio, infatti, è lo Stato a farsi carico di tutte le spese relative al compenso dell’avvocato.

Vorresti ottenerlo ma non sai come? Ti aiutiamo noi a verificare se puoi usufruirne, e nel caso ti guidiamo passo passo nella presentazione dell’istanza aiutandoti a produrre tutta la documentazione necessaria.

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,00. Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

  • che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento, ecc;
  • che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
  • che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Esistono circostanze in cui lo Stato ritiene di estendere il beneficio a prescindere dal reddito. Così ad esempio, sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

  • la persona offesa dai seguenti reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, prostituzione minorile, adescamento di minorenni;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge.

Il soggetto che si trovi nelle condizioni indicate nei paragrafi precedenti, può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio. La domanda può riguardare qualsiasi stato e grado del processo e la sua proposizione non comporta costi per il richiedente.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto:

  • nel processo penale,
  • nel processo civile, compresa la volontaria giurisdizione 
  • nel processo amministrativo,
  • nel processo contabile,
  • nel processo tributario 


L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche: 

  • nella fase dell’esecuzione,
  • nel processo di revisione,
  • nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Il Gratuito Patrocinio può essere utilizzato nelle controversie civili di qualsiasi tipo, ad esempio, dalla questione condominiale, alla responsabilità medica, dalla separazione contenziosa all’usucapione, dalla controversia relativa al contratto di locazione alla controversia ereditaria, dal ricorso contro una contravvenzione al Codice della Strada alla vertenza con l’istituto di credito e così via.

Il patrocinio a spese dello Stato è espressamente previsto anche per le pratiche di volontaria giurisdizione, a titolo di esempio si citano:

  • la separazione consensuale,
  • il divorzio congiunto,
  • l’affidamento della prole,
  • i provvedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione,
  • i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale,
  • le richieste di autorizzazione al giudice tutelare,
  • la nomina del curatore dell’eredità giacente.


Il gratuito patrocinio è escluso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Inoltre, è escluso in caso di nomina di un secondo difensore, infatti, la nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito penale, che civile.

L’art. 98 c.p.p. dispone che possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti:

  • l’imputato,
  • la persona offesa dal reato,
  • il danneggiato che intende costituirsi parte civile,
  • il responsabile civile.


La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. 

L’ammissione al patrocinio, in ambito penale, è esclusa (art. 91 DPR 115/2002):

  • per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.


La nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al gratuito patrocinio sia in ambito penale che civile.

La nomina di un secondo difensore non esclude il beneficio nel caso in cui trovi applicazione la legge 11/1998 recante la “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”. In tale circostanza, l’indagato, l’imputato o il condannato possono nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Il patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la fase giudiziale, ne consegue che la fase fuori del giudizio, ossia stragiudiziale, non sia coperta dal beneficio. Con tale espressione ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta anteriormente alla causa, si pensi alle trattative e ai tentativi di risolvere la vertenza al di fuori delle aule di giustizia. Alcuni esempi sono:

  • la lettera di diffida,
  • la lettera di costituzione in mora,
  • la consulenza in studio,
  • la redazione di un contratto.

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